Ecobonus 2020 per interventi di riqualificazione energetica, detrazione d’imposta del 110% e cessione del credito.
Il nuovo Ecobonus varato dal Governo ha suscitato, giustamente, molto interesse ma nel contempo le informazioni frammentate ed i passaparola non documentati hanno alimentato un po’ di confusione che potrebbe essere causa sia di errori nella scelta strategica di intervento, sia di perdita di tempo prezioso; si ha infatti a disposizione un arco temporale che va dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 per poter ultimare i lavori, anche se sono stati presentati emendamenti che chiedono di prorogare la scadenza al 31.12.2022. Si dovrà attendere fine giugno per avere maggiori certezze.
E' per questo che a seguito dell'analisi del testo del Decreto Legge e dopo aver seguito diversi corsi e webinar in merito, ho deciso di scrivere un articolo al riguardo, con l'intento di chiarire alcuni aspetti non sempre evidenti e con la speranza che tale opportunità possa essere sfruttata al massimo sia dai proprietari immobiliari che dalle imprese e professionisti, sia in ambito condominiale che in quello degli immobili unifamiliari.
- Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
- Beneficiari delle agevolazioni
- Cessione del credito d'imposta
- Visto di conformità, asseverazione e relative spese
- Sanzioni per i professionisti e decadenza della detrazione
L’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto il nuovo Ecobonus con una detrazione d’imposta pari al 110%, da riconoscersi sugli interventi di efficientamento energetico effettuati sia su edifici unifamiliari che su parti comuni condominiali.
E’ stato lanciato con lo slogan “lavori a costo zero” ma per evitare false aspettative o errori di valutazione iniziali è bene analizzare con attenzione quanto stabilito nel Decreto Legge in oggetto per avere ben chiari gli obiettivi e le procedure in quanto è senza dubbio, se ben sfruttata, una grande opportunità sia per i proprietari immobiliari che per le aziende ed i professionisti che ruotano attorno all’edilizia. Alla data odierna devono ancora essere pubblicati i decreti attuativi e le linee guida ma si può già fare un quadro di quanto il Decreto prevede.
Innanzitutto, per chi avesse mal interpretato la norma, bisogna precisare che non vengono erogati dei finanziamenti da parte dello Stato, ma lo Stato riconosce una detrazione d’imposta pari al 110% degli importi spesi per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti; tale credito d’imposta maturerà solo nel momento in cui i lavori vengono ultimati, certificati e vengono trasmesse le necessarie documentazioni all’Agenzia delle Entrate ed all’ENEA. Raggiunto il riconoscimento di tale credito d’imposta esso può essere utilizzato dallo stesso contribuente per detrarlo dalle imposte dovute (entro 5 anni con quote di pari importo), oppure lo può cedere direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori (con il cosiddetto sconto in fattura) o ancora cederlo ad istituti bancari, società o comunque a terzi, tranne che ad enti pubblici.
Iniziamo col delineare quali sono gli interventi fondamentali, indicati alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’Art. 119, da eseguire al fine di poter usufruire della detrazione del 110% :
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Dunque, alla luce di quanto indicato dal 1° comma, gli interventi in oggetto sono sostanzialmente due:
- Interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio sia su parti condominiali che su edifici unifamiliari.
Spesa massima ammessa: € 60.000 ad unità immobiliare
Detrazione 110% massima: € 66.000 ad unità immobiliare
- Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sia per impianti condominiali centralizzati che per impianti unifamiliari.
Spesa massima ammessa: € 30.000 ad unità immobiliare
Detrazione 110% massima: € 33.000 ad unità immobiliare
Questi due interventi, effettuati anche singolarmente, sono essenziali al fine di poter ottenere la detrazione del 110%.
Seguendo con la lettura del DL 34, il successivo comma 2 dell'art. 119 prevede che:
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Gli interventi richiamati dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 (riferiti all'Articolo 1 - Legge finanziaria 2007, commi 344, 345, 346, 347) sono:
- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)
- finestre comprensive di infissi
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
Dunque se effettuassimo almeno uno degli interventi previsti al comma 1, quindi isolamento termico o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale o entarmbi, si potrà accedere alla detrazione del 110% anche per altri interventi in elenco che altrimenti usufruirebbero di una detrazione inferiore.
Il successivo comma 3 indica quali obiettivi dovranno essere raggiunti in merito all'efficientamento energetico:
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Oltre ad effettuare gli interventi indicati la norma stabilisce che al conseguimento dei lavori venga raggiunto un efficientamento migliorativo di almeno due classi energetiche o, se non è possibile raggiungere tale risultato si dovrà dimostrare di aver raggiunto la massima efficienza possibile.
Per raggiungere tale obiettivo possono essere considerati, congiuntamente, anche gli interventi di cui ai commi 5 e 6 e cioè l'installazione di un impianto fotovoltaico e di un accumulo dell'energia elettrica prodotta.
Il successivo comma 4 (Sismabonus) prevede che anche per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 le detrazioni spettanti siano portate al 110%. Si tratta nello specifico degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SISTEMI DI ACCUMULO
Ai commi 5, 6 E 7 vengono stabiliti gli incentivi e le condizioni per l'installazione degli impianti fotovoltaici e degli accumulatori:
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Quindi il comma 5 prevede l'estensione della detrazione dal 110% anche all'installazione di un impianto fotovoltaico con la condizione che detta installazione venga effettuata congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 (Ecobonus) o al comma 4 (Sismabonus). Il limite di spesa è pari ad euro 48.000 euro per unità immobiliare con un limite di spesa pari ad euro 2.400 euro a KW di potenza nominale dell'impianto installato. Il comma 5 continua col precisare che in caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 euro per ogni KW di potenza nominale. Le lettere d, e ed f citate si riferiscono alla definizione dei seguenti interventi:
d) "interventi di ristrutturazione edilizia"
e) "interventi di nuova costruzione"
f) "interventi di ristrutturazione urbanistica"
Sembra strano che questa disposizione sia stata inserita in questo comma in quanto gli interventi di cui sopra alle lettere d, e ed f esulano dagli interventi previsti dall'Ecobonus e quindi non godrebbero della detrazione del 110%.
Il comma 6 estende l'agevolazione del 110% anche all'installazione di accumulatori, contestualmente o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico, con gli stessi limiti di spesa di cui al comma 5, quindi 48.000 euro ad unità immobiliare, ed un limite di 1.000 euro per ogni KWh di capacità del sistema di accumulo.
Il comma 7 infine stabilisce che nel caso si usufruisca della detrazione del 110% per gli interventi relativi ad impiantro fotovoltaico e relativi accumulatori, tutta l'energia non autoconsumata dovrà essere ceduta al GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
INFRASTRUTTURE DI RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI
Il comma 8 inserisce l'estensione della detrazione del 110% anche all'installazione, negli edifici, delle infrastrutture atte alla ricarica di veicoli elettrici. Tale detrazione spetta esclusivamente se dette installazioni vengono effettuate congiuntamente ad uno degli interventi previsti dal 1° comma del DL 34 (Isolamento termico involucro edilizio o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale).
Nello specifico stabilisce che:
8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.
BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI
Ai successivi commi 9 e 10 vengono evidenziati i destinatari di tali agevolazioni previste dal comma 1 al comma 8.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attivita' di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Per quanto attiene quindi gli incentivi relativi all'Ecobonus di cui ai commi 1, 2 e 3 i destinatari sono esclusivamente i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni) che effettuino detti interventi sulla propria abitazione principale, gli Istituti Autonomi Case Popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Mentre per quanto riguarda gli incentivi del comma 4 (Sismabonus) e quelli dei commi 5 e 6 (fotovoltaico e accumulatori) non vengono poste limitazioni.
Da evidenziare che la limitazione relativa al comma 10 (abitazione principale) è posta esclusivamente in capo alle persone fisiche per gli interventi sulla propria unità immobiliare, mentre non è posta alcuna limitazione nell'ambito condominiale, quindi per gli interventi sulle parti comuni di cui all'art. 1117 del codice civile.
La detrazione del 110% quindi sarebbe esclusa per gli interventi nelle proprietà private diverse dall'abitazione principale anche se sono stati presentati degli emendamenti affinchè tali agevolazioni vengano estese anche alle seconde case ed agli immobili destinati ad attività produttive.
CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
L'art. 121 del Decreto Legge 34 in esame stabilisce che i crediti d'imposta maturati possono essere ceduti o direttamente al fornitore che effettua gli interventi ottenendo così uno sconto in fattura pari all'importo da dover corrispondere. In pratica cedendo il 110% del credito d'imposta si avrebbe un dovuto in fattura pari a zero. Oppure tale credito d'imposta potrà essere ceduto successivamente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari. In pratica il credito d'imposta diventa una moneta virtuale cedibile a terzi ed il 10% in più rispetto al corrispettivo dovuto diventa la commissione dello scambio a favore di chi acquista il credito in cambio di liquidità.
Naturalmente se non si dovesse optare per la cessione del credito tale detrazione d'imposta potrà essere utilizzata per defalcarne una quota pari ad 1/5 del totale dalle imposte dovute nei 5 anni successivi sino a capienza degli importoi dovuti.
L'Art. 121 estende inoltre la possibilità di cessione del credito anche al recupero del patrimonio edilizio (comma 2 lettera a) la cui detrazione d'imposta riconsciuta è pari al 50% ed al recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti (comma 2 lettera d) la cui detrazione era stata stabilita dalla Legge Finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160 al 90% (il cosiddetto Bonus Facciate).
VISTO DI CONFORMITA', ASSEVERAZIONE E RELATIVE SPESE
Ritornando all'art. 119 del DL 34, ai commi 11, 12 e 13 vengono dettagliate le certificazioni necessarie al fine di poter conseguire il diritto alla detrazione d'imposta.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all' Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresi', la corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Come si evince dai commi di qui sopra, al fine di poter accedere all'opzione di cessione del credito è necessario ottenere il visto di conformità in merito alla documentazione posseduta. Tale visto di conformità può essere rilasciato dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (lettera a, comma 3 art. 3 DPR 22.07.1998 n. 322), dai soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o ineconomia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria (Lettera b, comma 3 art. 3 DPR 22.07.1998 n. 322) o dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF). Oltre a ciò per quanto riguarda l'efficientamento energertico (commi 1, 2 e 3) un tecnico abilitato dovrà certificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini dell'efficientamento energetico negli interventi eseguiti e la congruità delle relative spese sostenute. Dette asseverazioni dovranno essere trasmesse per via telematica sia all'Agenzia delle Entrate che all'ENEA.
Anche per quanto riguarda gli interventi relativi al Sismabonus gli stessi dovrano essere asseverati, in questo caso dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali ed anche in questo caso dovranno asseverare la congruità delle relative spese sostenute.
Le spese relative alle attestazioni ed alle assevreazioni relative al commi 3 (Attestato Prestazione Energetica pre e post intervento), al comma 13 (asseverazione rispetto requisiti degli interventi efficientamento energetico, asseverazione sull'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, asseverazione della congruità delle spese) ed al comma 11 (attestazione di congruità) rientrano tra le spese detraibili al 110% come previsto dal comma 15:
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma 11.
SANZIONI PER I PROFESSIONISTI E DECADENZA DELLA DETRAZIONE
Il comma 14 stabilisce le sanzioni in capo ai professionisti che rilascino attestazioni infedeli con la conseguente decadenza del diritto alla detrazione del 110% a favore del proprietario dell'immobile:
14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
Prendiamo in considerazione un condominio con 20 appartamenti e riscaldamento centralizzato. Gli interventi realizzabili previsti dal comma 1 del DL 34 sono sia l'isolamento termico dell'involucro edilizio, sia la sostiruzione dell'imapianto di riscaldamento invernale con un nuovo impianto di climatizzazione, con efficenza pari almeno alla classe A. Da sottolineare che il nuovo impianto potrà essere predisposto non solo per il riscaldamento invernale ma anche per il rafrescamento estivo.
Il decreto stabilisce che l'ammontare massimo sul quale verrà calcolata la detrazione d'imposta per l'isolamento termico è pari ad euro 60.000 per unità immobiliare, quindi nel caso specifico il tetto di spesa per il condomnio, sul quale calcolare la detrazione del 110%, è pari ad euro 1.200.000 (€ 60.000 x 20 unità immobiliari).
Per quanto riguarda invece la sostituzione dell'impianto di riscaldamento invece la spesa l'ammontare è pari ad euro 30.000 per unità immobiliare, in questo caso quindi il tetto massimo sarebbe di euro 600.000 euro (€ 30.000 x 20 unità immobiliari).
Dovendo effettuare gli interventi di cui sopra, ma ne basyterebbe anche solo uno, i commi 2, 5 e 6 del DL 34 stabiliscono che potranno godere della stessa detrazione del 110% anche tutti gli altri interventi come l'installazione di impianti fotovoltaici, l'installazione di accumulatori di energia, sostituzione di finestre e infissi e l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici.
Ma per ora ci limitiamo a considerare solo i due interventi principali.
La sommatoria delle spese massime consentite per i due interventi è quindi pari ad euro 1.800.000 (€ 1.200.000 per isoplamento termico + € 600.000 per la sostituzione della caldaia) e dunque la detrazione massima consentita sarebbe data da euro 1.800.000 x 110% = euro 1.980.000 con un surplus, rispetto alla spesa effettiva, pari ad euro 180.000. Da questro calcolo si evince subito che le spese ammesse siano ben oltre superiori alle spese effettivamente necessarie, quindi da questo punto di vista non esiste la preoccupazione di dover cercare di risparmiare sui materiali adoperati, tenendo sempre conto che il tecnico dovrà comunque asseverare che le spese sostenute siano adeguate agli interventi eseguiti.
Nella pratica possiamo ipotizzare queste altre spese per tenersi più vicini possibili alla realtà dei costi:
Isolamento termico con termocappotto esterno: € 300.000
Sostituzione impianto di riscaldamento: € 60.000
Spesa totale: € 360.000
Ipotizzando che gli immobili abbiano tutti gli stessi millesimi, quindi 50 millesimi ciascuno. La spesa procapite per ciascun appartamento sarebbe di euro 18.000 mentre la detrazione spettante procapite sarebbe pari ad euro 19.800, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo (€ 3.960) nel caso in cui ale detrazione la si voglia utilizzare in compensazione con le imposte dovute.
Oppure tramite la cessione del credito si possono ipotizzare i seguenti utilizzi:
- I condòmini cedono il credito d'imposta maturato direttamente alle imprese che hanno realizzato gli interventi (comma 1 art. 121) con uno sconto in fattura pari all'importo degli interventi. Quindi le imprese emetteranno fatture per un totale di euro 360.000 con uno sconto in fattura totale pari ad euro 360.000, quindi un importo dovuto da parte del condominio pari a zero ed in cambio riceverebbero il totale credito di imposta pari ad euro 396.000 (360.000 x 110%). Le imprese a loro volta hanno la possibilità di cedere detto credito a terzi, come ad esempio ad un istituto di credito.
- I condòmini cedono il credito d'imposta maturato direttamente a terzi, come ad esempio ad un istituto di credito, che in cambio erogano liquidità pari al 100% delle spese sostenute trattenendosi quindi il 10% in più rispetto alle spese.
Va sottolineato ed evidenziato che il il diritto al credito d'imposta del 110% maturerà solo alla fine dei lavori, dopo che gli stessi sono stati certificati, sono state rilasciate le relative asseverazioni, è stato dato parere favorevole anche dal consulente fiscale abilitato e sono state trasmesse le relative documentazioni all'Agenzia delle Entrate ed all'ENEA. E' evidente quindi che chi è interessato ad acquistare il credito d'imposta ed è disponibile ad anticipare i costi da sostenere, vorrà avere garanzia certa che gli interventi rispetteranno quanto stabilito dal DL 34, che verranno ultimati nei tempi utili e che saranno correttamente certificati ed asseverati. In caso contrario chi ha anticipato le spese si ritroverà con una cessione del credito inefficace in quanto inesistente.
E' inoltre poco probabile che le imprese coinvolte negli interventi siano disponibili, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, ad anticipare tutti i costi per portare a termine i lavori ed ottenere ad ultimazione il credito d'imposta, salvo che le stesse non abbiano l'appoggio economico da parte di istituti di credito. Fondamentaale sarà quindi capire come le banche abbraccieranno questo decreto e che modalità prevederanno.
Inoltre per potersi assicurare di poter raggiungere gli obiettivi prefissati dal decreto in oggetto è necessario fare attenzione ai lavori che si eseguono poichè se a fine lavori non si dovessero raggiungere non si avrebbe diritto alla detrazione del 110%. In prima battuta sarà quindi necessario fare una diagnosi energetica del fabbricato, o dell'immobile unifamiliare, al fine di avere un'istantanea della situazione attuale e poter quindi progettare gli interventi che consentano un miglioramento dell'efficienza energetica di almeno due classi, o dove possibile della maggiore raggiungibile (come stabilito dal comma 3). E' necessario quindi più che mai affidarsi ad imprese e professionisti abilitati e certificati, facendo inoltre la massima attenzione alle proposte che si ricevono e che andranno analizzate attentamente per non incorrere in inutili spese non dovute o non necessarie o, peggio ancora, fare lavori di efficientamento senza raggiungere gli obiettivi richiesti ed indispensabili.
CONCLUSIONI
L'ecobonus ed il Sismabonus, unitamente a tutti gli altri interventi che verranno trainati, sono certamente per l'Italia una grandissima opportunità di ricrescita che metterà in moto tutto il sistema economico che ruota attorno all'edilizia e non solo. Alla conclusione degli interventi di efficientamento condomini ed abitazioni unifamiliari avranno la possibilità di usufruire di un confort termico migliore, di risparmiare finalmente sui consumi energetici, di essere più sicure, oltre ad avere la possibilità di rinnovare le facciate che per via dei costi ancora non sono state risanate.
Ci si augura che le linee guida da parte dell'Agenzia delle Entrate, i decreti attuativi di prossima emanazionee gli emendamenti presentati per un miglioramento ulteriore della norma volgano tutti a favore di una snella possibilita da parte di chi ne vorrà usufruire.
Roberto Gatto
Studio Gatto - Amministrazioni Condominiali ed Immobiliari
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